“Wow. All these people angrily disagreeing with my Facebook post have really changed my deeply-held beliefs!”
— Said absolutely no one, ever.Caveat: If someone’s said something vaguely sexist/racist/what-have-you, or have offended you, by all means, politely say something or defriend/ignore them. But you are not going to change people’s views on abortion/gun control/etc. with an angry Facebook comment.
Amen
Maurice Sendak, 1973 | Submitted by Nancy
Stationery used in 1973 by Maurice Sendak, writer and illustrator of Where the Wild Things Are.
Frank Lloyd Wright, 1932 | Source
Architect Frank Lloyd Wright’s business letterhead, as used in 1932; seven years later, it looked like this. See also, Wright’s slightly manic, personal letterhead from 1946.
La prescrizione del risarcimento da colpa medica lieve rimane decennale
La sentenza della Cassazione, sez. III civile, del 19 febbraio 2013 n. 4030 (reperibile in formato pdf in calce a questo articolo sul Sole 24ore, risolve incidentalmente un problema posto dall’art. 3 del d.l. 13 set. 2012, n. 158.
La disposizione recita:
L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde penalmenteper colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
Il riferimento all’art. 2043 aveva infatti posto il problema dell’onere della prova (in caso di responsabilità contrattuale l’attore può limitarsi soltanto eccepire l’inadempimento, mentre in caso di responsabilità extracontrattiale deve provare tutti i fatti alla base della pretesa).
Il Decreto Balduzzi, elidendo la responsabilità penale per colpa lieve e facendo riferimento all’art. 2043 poneva a mio parere anche il problema della prescrizione che, in teoria, poteva di nuovo tornare al periodo quinquennale tipico dei fatti illeciti extracontrattuali.
La sentenza della Cassazione ritiene invece che il riferimento all’art. 2043 sia alla clausola generale del neminem ledere e che:
la materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate, e non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la cd.responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale.
Sicché deve ritenersi che anche la prescrizione del diritto al risarcimento continui, nonostante il riferimento all’art. 2043, a essere quella relativa alle prestazioni ex contractu e quindi decennale.
Time travel in movies
I love time travel in movies. It’s cause for so many great conversations.
(via parislemon)
Illustrated typeface by Steven Bonner (@stevenbonner) celebrating the flavour characteristics of ‘Ballantines 12 Year Old’, a premium blended Scotch whisky.
Queen letterhead used by Brian May in 1991, shortly after the death of Freddie Mercury.
See also: Queen letterhead from 1973.
Il difficile rapporto tra Langone e la sua umanità
Vedo questa magnifica asserzione di Camillo Langone e mi chiedo… a lui, da ragazzo, cosa gli han detto per indurlo a comportarsi così?
“Ho scoperto che nei capannoni dell’ex Italsider si propagandava l’evoluzionismo, una superstizione ottocentesca ancora presente negli ambienti parascientifici (evidentemente anche nei residui ambienti cantautorali). Il darwinismo è una forma di nichilismo e secondo il filosofo Fabrice Hadjadj dire a un ragazzo che discende dai primati significa approfittare della sua natura fiduciosa per gettarlo nella disperazione e indurlo a comportarsi da scimmia. Dovevano bruciarla prima, la Città della Scienza.”—
Dovevano bruciarla prima - [ Il Foglio.it › La giornata ]
Camillo Langone.
Non ho altro da aggiungere.(via nipresa).
Riforma forense: l’inutile sportello per il cittadino
Tra le novità della riforma, salutata con favore dal CNF, da molte associazioni di avvocati e da numerosi colleghi, si trovano anche disposizioni che suscitano molte perplessità (di alcune ho parlato anche io). Una di queste è lo «sportello per il cittadino» previsto dall’art. 30 della legge 247 del 2012.
Art. 30 - Sportello per il cittadino
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 29, comma 3.
In linea di principio sfugge quale sia l’utilità di un simile sportello. Con 200.000 avvocati iscritti agli albi, in quanti non conosceranno un avvocato a cui chiedere qualche infomazione in merito alle loro questioni? Senza contare l’esistenza dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni di inquilini e di proprietari immobiliari, patronati, etc.
A parte questo rilievo, quello che traspare è l’intento di difendere i cittadini da una categoria rapace che non esita a raccontare fandonie ai propri clienti per lucrare sulle loro disgrazie. La norma sembra dire. cittadini, il vostro avvocato vi racconta bugie, andate allo sportello e verificate!
Probabilmente, l’intenzione del legislatore non era questa, ma la sensazione rimane ed è aggravata, questo è il bello, dalla proposta di regolamento del CNF di cui si parla più sotto.
La norma in sé e per sé appare in ogni caso generica: quali sono le informazioni che lo sportello dovrà rendere ai cittadini? Il compito di definirle sembra essere demandato al regolamento che il CNF dovrà emanare, anche se in realtà la disposizione del comma 3 prevede che il regolamento debba determinare solo le modalità di accesso e non anche i compiti dello sportello. Già qui si ravvisa una inutile difficoltà, che poteva essere evitata scrivendo un po’ meglio la norma.
Lo schema di regolamento del CNF
In ogni caso a metà febbraio il CNF ha predisposto uno schema di regolamento che ha inviato ai consigli degli ordini locali per le loro osservazioni, pubblicando un comunicato [http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-stampa/comunicati-stampa/articolo7900.html] che suscita la sensazione di una eccessiva distanza tra il CNF e il mondo della professione.
Presso gli Sportelli, aperti nei locali dei Consigli dell’Ordine (che regolamenteranno nel dettaglio con appositi regolamenti l’attività in relazione alle esigenze locali), i cittadini potranno rivolgersi ad avvocati (o praticanti abilitati) per ottenere informazioni sia sulle modalità di protezione dei loro diritti che sui costi delle procedure e delle prestazioni professionali. Potranno chiedere quali azioni giudiziarie esperire, ottenere informazioni sui sistemi alternativi come la mediazione e l’arbitrato (e i relativi vantaggi in termini di costi e durata della procedura), sulle condizioni di accesso alla difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio.
E ancora:
lo Sportello fornirà indicazioni sulla pattuizione del compenso, sul conferimento dell’incarico all’avvocato, sui doveri deontologici che ne derivano e sui nuovi adempimenti previsti dalla riforma forense, come il dovere del legale di rendere noto il livello di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale. Le informazioni saranno rese a titolo gratuito da avvocati iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine, in base all’ambito di competenze specifiche che dovranno essere dichiarate e sulle quali il Coa potrà chiedere verifiche. Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, gli avvocati hanno il divieto di assumere incarichi di difesa/assistenza a favore di chi hanno coadiuvato presso lo Sportello per almeno due anni (il divieto si estende anche agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dei professionisti che hanno fornito l’orientamento), così come il divieto di indicare il nominativo di colleghi per l’assunzione dell’eventuale incarico professionale. I Consigli dell’Ordine vigileranno sulla corretta applicazione del regolamento e di quello locale, istitutivo dello Sportello.
Le spese dello Sportello non peseranno sulle casse dello Stato ma saranno a carico della categoria.
La sensazione di trovarsi di fronte a una specie di «difensore civico» dei clienti rispetto ai loro patroni si fa molto più intensa, soprattutto quando si fa riferimento ai compensi.
Se con riferimento alle modalità di accesso alla difesa d’ufficio ao al patrocinio a spese dello stato, si può condividere l’intento del CNF, rispetto ad altre informazioni previste nella bozza del regolamento, vi sono rilievi ben più gravi.
Il punto è che l’attività dello sportello si sovrappone all’attività professionale nel suggerire quali azioni siano esperibili, la misura dei compensi, le pattuizioni inerenti il compenso. In particolare l’esperibilità dell’eventuale azione giudiziaria non può prescindere da un sia pure sommario esame della questione e dei documenti che la parte dovrebbe avere a disposizione.
Ciò presenta senza dubbio dei profili di responsabilità professionale, quando ad esempio si ometta di avvertire il cittadino del termine perentorio entro cui presentare un ricorso.
Ma a parte questo aspetto, come si configurerà il rapporto tra le informazioni rese dallo sportello con quelle ottenute dal professionista che successivamente verrà contattato dal cittadino? A fronte di informazioni diverse (probabilmente più complete), il professionista potrà dare un parere a ragion veduta, ma il cliente sarà in grado di comprendere questa differenza oppure riterrà di non doversi fidare?
Le spese di gestione dello sportello
Una ultima osservazione: che le spese di gestione dello sportello debbano essere accollate alla categoria pare davvero eccessivo.
In sostanza gli ordini saranno gravati di un ulteriore adempimento economicamente rilevante se vorranno compensare il tempo di coloro che si dedicheranno all’attività di sportello.
E naturalmente se l’attività sarà gratuita, allora ci si potrebbe anche aspettare il fiorire di pratiche più o meno lecite di scambio di favori.
(28 febbraio 2013)